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Consiglio di Sicurezza
27 dicembre 2006
Risoluzione 1737 (2006) Adottata dal Consiglio di Sicurezza nella
riunione 5612 del 23 Dicembre 2006
Il Consiglio di Sicurezza
[…]
Notando con seria preoccupazione che, come confermato dai rapporti del
DG dell'IAEA dell'8 giugno 2006 (Gov/2006/38), 31 Agosto 2006 (gov/2006/53) e
del 14 novembre 2006 (gov/2006/64), l'Iran non ha stabilito una piena e totale
sospensione di tutte le attività relative all'arricchimento e rilavorazione
come (espresso dalla risoluzione 1696/06, né ha ripristinato la cooperazione
con l'IAEA in base al protocollo addizionale né ha compiuto gli altri passi
richiesti dal Tavolo dei Governatori dell'IAEA, né si è conformata con le
richieste della risoluzione 1696/06 del consiglio di sicurezza che sono
essenziali per costruire la fiducia, e deplorando il rifiuto dell'Iran di
intraprendere questi passi,
(…)
Determinato a dare esecuzione alla propria decisione adottando le misure
appropriate per convincere l'Iran ad uniformarsi alla risoluzione 1696/06 e
con le richieste dell'IAEA, ed anche per forzare lo sviluppo in Iran di
tecnologie sensibili in supporto dei programmi nucleari e missilistici, fino a
quando il consiglio di sicurezza deciderà che sono stati raggiunti gli
obiettivi della risoluzione,
(…)
Agendo in base all'art. 41 del cap. VII della Carta delle Nazioni Unite,
1- Afferma che l'Iran dovrà senza ulteriore
ritardo compiere i passi richiesti dal tdg dell'iaea nella risoluzione gov/2006/14,
che sono essenziali per costruire la fiducia sugli scopi esclusivamente
pacifici del suo programma nucleare e per risolvere i problemi notevoli;
2- Decide, in questo contesto, che l'Iran dovrà
senza ulteriore ritardo sospendere le seguenti attività nucleari sensibili di
proliferazione: (…)
3- decide che tutti gli Stati dovranno
prendere le misure necessarie per impedire la fornitura, la vendita, o il
trasferimento direttamente od indirettamente dai propri territori o cittadini,
tramite navi o aereomobili nazionali, all'Iran, o per suo uso e vantaggio; e
se o non provenienti dai loro territori, di tutti gli oggetti, materiali,
attrezzature, beni, rìe tecnologie che potrebbero contribuire alle attività
dell'Iran relative all'arricchimento, rilavorazione o correlata con l'acqua
pesante, o per lo sviluppo di sistemi di distribuzione(consegna) di armi
nucleari, e cioè: (…)
4- - decide che tutti gli Stati dovranno
prendere le misure necessarie per impedire la fornitura, la vendita, o il
trasferimento direttamente od indirettamente dai propri territori o cittadini,
tramite navi o aereomobili nazionali, all'Iran, o per suo uso e vantaggio; e
se o non provenienti dai loro territori, degli oggetti, materiali,
attrezzature, beni e tecnologie seguenti: (…)
5- decide che per la fornitura, vendita o
trasferimento di tutti gli oggetti materiali attrezzature beni e tecnologie
contenuti dal doc. s/2006/814 e s/2006//815, la cui esportazione in Iran non
è proibita dal sottoparagrafo 3b, 3c, 4-a di cui sopra, gli Stati dovranno
assicurarsi che: (…)
6. Decide che tutti Stati prenderanno anche le
misure necessarie per prevenire il rifornimento all'Iran di ogni assistenza
tecnica o (addestrando), assistenza finanziaria investimento, brokering o gli
altri servizi, ed il trasferimento di risorse finanziarie o servizi, relativi
alla fornitura, vendita, trasferimento, produzione o uso degli articoli,
materiali, attrezzatura, beni e tecnologie vietate specificate nei precedenti
paragrafi 3 e 4 ;
7. Decide che l'Iran non dovrà esportare
qualsiasi articolo contenuto nei documenti S/2006/814 e S/2006/815 e che ogni
tutti gli Stati Membri proibiranno la fornitura di tali articoli all'Iran da
parte dei loro cittadini, o tramite navi o aerei di bandiera bandiera, e se o
non originando nel territorio dell'Iran;
8. Decide che l'Iran dovrà offrire l'accesso e
la cooperazione quando l'IAEA lo richiederà al fine di poter verificare la
sospensione delineata nel paragrafo 2 e risolvere tutti i problemi notevoli,
identificati nei rapporti dell'IAEA, ed esorta l'Iran a ratificare
tempestivamente il Protocollo Supplementare;
9. Decide che le misure imposte dai precedenti
paragrafi 3, 4 e 6 non si applicheranno dove il Comitato determinerà
preventivamente o caso per caso che la fornitura, vendita, trasferimento o
rifornimento di tali articoli o assistenza non contribuiscano chiaramente allo
sviluppo in Iran delle tecnologie per le attività nucleari sensibili alla
proliferazione edc allo sviluppo di sistemi di consegna di armi nucleari,
anche quando gli articoli o l'assistenza sono per il cibo, l'agricoltura,
scopi umanitari e medici o altri, (purché quello): (a) contratti per la
consegna di articoli o assistenza includono le idonee garanzie dell'utente
finale; e (b) l'Iran si è impegnato a non usare tali articoli per attività
nucleari sensibili alla proliferazione o per sviluppo di sistemi di consegna
di arma nucleari;
10. Invita tutti gli Stati a esercitare vigilanza
sull'entrata o transito attraverso i loro territori di individui in che sono
parte, direttamente associati con od supportano la le attività nucleari e
sensibili alla proliferazione in Iran o lo sviluppo di sistemi di consegna di
arma nucleari, e decide in questo riguardo che tutti gli Stati notificheranno
al Comitato l'entrata o il transiteranno attraverso loro territori delle
persone indicate nell'Allegato a questa decisione (da qui"
l'Allegato"), e delle ulteriori persone indicate dal Consiglio di
Sicurezza o dal Comitato perché hanno preso parte direttamente associate o
perché supportano l'Iran nelle attività nucleari e sensibili alla
proliferazione e di sviluppo di sistemi di consegna di armi nucleari, anche
attraverso il coinvolgimento nella fornitura degli articoli, beni,
attrezzature, materiali e tecnologie proibiti e specificati in base alle
misure dei precdenti paragrafi 3 e 4, eccetto quando il viaggio è per le
attività direttamente indicate ai precdenti articoli nei sottoparagrafi 3 (b)
(i) e (lii) ;
11. Sottolinea che nulla nel precedente
paragrafo costringe un Stato a rifiutare l'entrata dei suoi cittadini nel
territorio, e che tutti gli Stati possono, nel realizzare il precedente
paragrafo, prenda in considerazione le situazioni umanitarie come necessità
per soddisfare gli obiettivi di questa decisione, anche quando è applicato
l'Articolo XV dello Statuto dell'IAEA;
12. Decide che tutti gli Stati dovranno congelare
i fondi, gli altri beni finanziari e le risorse economiche che sono nei loro
territori alla data dell'adozione di questa decisione o in ogni momento a
partire da ora, che sono posseduti o controllati dalle persone o enti indicati
nell'Allegato, e quelli delle ulteriori persone o enti indicati dal Consiglio
di Sicurezza o dal Comitato perché hanno preso parte direttamente associate o
perché supportano l'Iran nelle attività nucleari e sensibili alla
proliferazione e di sviluppo di sistemi di consegna di armi nucleari, o da
persone o enti che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, o da
enti posseduti o controllati da loro, anche attraverso mezzi illeciti, e che
le misure in questo paragrafo cesseranno di essere applicate verso tali
persone o enti se, e per il tempo che , il Consiglio di Sicurezza o il
Comitato li rimuoverà dall'Allegato, e decide ulteriormente che tutti gli
Stati assicureranno di impedire che tutti i fondi, i beni finanziari o risorse
econohe siano resi disponibili dai loro cittadini o da ogni persona o ente
all'interno dei loro territori, a o per il vantaggio di quelle persone e enti;
13. Decide che le misure imposte dal precedente
paragrafo 12 non si applicano ai fondi, gli altri beni finanziari o risorse
economiche che sono state determinate dai relativi Stati per: (…)
14. Decide che glil Stati possono permettere
l'aggiunta ai conti si gelati in base ai provvedimenti del precdente paragrafo
12 degli interessi (o altre quote di guadagni dovuti su quei conti o pagamenti
dovuti per contratto, accordo od obbligazioni sorti prima della data in cui
quei conti sono divenuti soggetti ai provvedimenti di questa decisione,
purché qualsiasi interesse, guadagno e pagamento continui ad essere soggetto
a questi provvedimenti e congelato;
(15. Decide che le misure del precedente
paragrafo 12 non impediranno che una persona o ente designato facciano il
pagamento dovuto sotto un contratto concluso prima del (listato) di tale
persona o ente, purché i relativi Stati abbiano determinato che): (…)
16. Decide che la cooperazione tecnica
fornita all' Iran dall'IAEA o sotto i suoi auspici dovrà essere solo per
cibo, agricoltura, medicina, sicurezza o altri scopi umanitari, o dove è
necessario per progetti riferiti direttamente agli articoli specificati nei
precedenti sottoparagrafi 3 (b) (i) e (l'ii), ma che nessuna cooperazione
tecnica sarà offerta con riguardo alle attività nucleari sensibili alla
proliferazione esposte nel paragrafo 2;
17. Invita tutti gli Stati ad esercitare
vigilanza e impedire che siano dati insegnamenti tecnici o che siano
addestrati i cittadini iraniani, all'interno del territoro o da parte dei loro
cittadini, di discipline che potrebbero contribuire alle attività nucleari
sensibili alla proliferazione dell'Iran e allo sviluppo di sistemi di consegna
di arma nucleari;
18. Decide di istituire, in base alla regola 28
delle sue regole provvisorie di procedura, un Comitato del Consiglio di
Sicurezza costituito da tutti i membri del Consiglio, per intraprendere i
compiti seguenti: (…)
19. Decide che tutti gli Stati dovranno riferire
al Comitato fra 60 giorni dal l'adozione di questa decisione sui passi loro
hanno preso in vista della effettiva realizzazionedei precdenti paragrafi 3,
4, 5 6, 7 8, 10 12 e 17;
20. giudica che la sospensione ha esposta nel
paragrafo 2 così come la piena, verificata acquiescenza iraniana coi
requisitin stabiliti dal Tavolo dei Governatori dell'IAEA , contribuirebbe ad
una soluzione diplomatica, negoziata tale da garantire che il programma
nucleare dell'Iran ha scopi esclusivamente pacifici, sottolinea la buona
volontà della comunità internazionale per lavorare positivamente per tale
soluzione, incoraggia l'Iran a conformarsi ai precedenti provvedimenti, a
(entrare nuovamente in contatto) con la comunità internazionale e con l'IAEA,
e preme affinché tale contatto sia proficuo per l'Iran;
21. Saluta con favore l'impegno di Cina, Francia,
Germania, Federazione Russa, Regno Unito e Stati Uniti con l'aiuto dell'Alto
Rappresentante Alto di Unione europea, per una soluzione negoziata di questo
problema e incoraggia l'Iran a (engage) la loro proposta di Giugno 2006
(S/2006/521), che era stata girata dal Consiglio di Sicurezza nella decisione
1696 (2006), per un accordo (comprehensive) di lungo termine, che
permetterebbe lo sviluppo di relazioni e cooperazione con l'Iran, basato sul
rispetto reciproco e sulo stabilimento della fiducia internazionale sulla
natura esclusivamente pacifica del programma nucleare dell'Iran;
22. Reitera la volontà di rafforzare l'autorità
dell'IAEA, supporta fortemente il ruolo del Tavolo dei Governatori dell' IAEA,
loda e incoraggia il Direttore Generael dell'IAEA ed il suo segretariato per i
continui sforzi professionali ed imparziali per risolvere tutti i rimanenti
problemi notevoli in Iran all'interno della struttura dell'IAEA, sottolinea la
necessità che l'IAEA continui il suo lavoro di chiarire tutti i problemi
notevoli relativi al programma nucleare dell'Iran;
23. Chiede fra 60 giorni un rapporto da parte del
Direttore Generale dell'IAEA fra 60 riguardo se l'Iran ha abbia ripristinato
la piena e totale sospensione di tutte le attività menzionate in questa
risoluzione, così anche sul processo di adeguamento iraniano con tutti i
passi richiesti dal Tavolo dell'IAEA e con gli altri provvedimenti di questa
risoluzione, (da presentare) al Tavolo dei Governatori dell'IAEA e
contestualmente al Consiglio di Sicurezza affinchè sia considerato;
24. Afferma che (considererà/prenderà in
rassegna) le azioni dell'Iran alla luce del rapporto previsto nel precedente
paragrafo 23, affinchè siano sottoposte fra 60 giorni, e: (a) che sospenderà
la realizzazione delle misure se e per il tempo che l' Iran sospende tutte le
attività relative all'arricchimento e di rilavorazione, incluso ricerca e
sviluppo, una volta verificate dall'IAEA, per consentire le negoziazioni; (b)
che terminerà le misure specificate in paragrafi 3, 4, 5, 6, 7 10 e 12 di
questa risoluzione appena determina che l'Iran ha adempiuto pienamente i suoi
obblighiin base alle relative decisioni del Consiglio di Sicurezza e raggiunto
i requisiti del Tavolo dei Governatori dell'IAEA, una volta confermato dal
Tavolo dell' IAEA; (c) che può, nel caso in cui il rapporto del precedente
paragrafo 23 mostri che l'Iran non si è conformato a questa risoluzione,
adottare ulteriori misure adatte in base all' Articolo 41 di Capitolo VII
della Carta delle Nazioni Unite per convincere l'Iran a conformarsi a questa
decisione ed ai requisiti dell'IAEA, e sottolinea che (le ulteriori decisioni
saranno chieste qualora fossero necessarie misure addizionali);
25. Decide di rimanere informato sulla questione.
trad. it. non ufficiale della ris. onu 1737 (2006)
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