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Corea (Sud)
 Il Governo della Repubblica di Corea intende riaffermare che approva pienamente le intenzioni e i principi ispiratori del trattato, volto a favorire la pace universale vietando la proliferazione delle armi nucleari, nonché a promuovere l’impiego dell’energia nucleare a scopi pacifici. 

Il Governo della Repubblica di Corea dichiara che la propria ratificazione del trattato documenta la sua ferma intenzione di contribuire alla pace mondiale in genere e, segnatamente, alla distensione nella regione. Il Governo della Repubblica di Corea ritiene che un’ampia adesione al trattato accelererà la pace e la sicurezza internazionali. 

Il Governo della Repubblica di Corea prende atto che ognuno dei Governi depositari delle tre Potenze militarmente nucleari ha dichiarato, nel giugno del 1968, di voler adottare misure immediate ed effettive per assicurare la protezione d’ogni Stato, militarmente non nucleare, che rimanesse vittima di un atto, o di una minaccia, di aggressione nucleare. Il Governo della Repubblica di Corea richiama parimente la risoluzione 19 giugno 1968, presa in tal preciso contesto dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. 

Il Governo della Repubblica di Corea spera che la propria ratificazione del trattato contribuirà a sviluppare la cooperazione internazionale nel settore dell’applicazione pacifica dell’energia e della tecnologia nucleari, tenendo conto segnatamente dei bisogni particolari dei Paesi Emergenti.

Egitto
 L’Egitto ha firmato e poscia ratificato il Trattato di non proliferazione nucleare e l’ha fatto mosso dal convincimento che la proliferazione delle armi nucleari minaccia la sicurezza dell’umanità e occorre quindi frenarla. L’Egitto che era stato tra i primi a chiedere che questo Trattato venisse conchiuso rapidamente, ha partecipato fattivamente ai relativi negoziati. Il Trattato costituisce lo sbocco logico degli sforzi che, già prima, erano stati coronati dal Trattato del 1963 che vieta gli esperimenti con armi nucleari nell’atmosfera, nello spazio cosmico o sott’acqua. 

L’obbligo assunto dall’Egitto, giusta i disposti del Trattato di non proliferazione nucleare, di non acquistare né fabbricare in nessun modo armi nucleari, non deve ledere il suo inalienabile diritto di volgere e di utilizzare l’energia nucleare a fini pacifici, giusta l’articolo IV del Trattato stesso il quale afferma il diritto inalienabile di tutti i Partecipanti a sviluppare la ricerca, la produzione e l’impiego dell’energia nucleare a fini pacifici senza discriminazione. La circostanza che tal diritto sia enunciato nel Trattato stesso rappresenta, in realtà, la codificazione d’un diritto fondamentale cui nessuno può rinunciare o derogare. 

Ne consegue che l’Egitto assegna particolare importanza all’articolo IV del Trattato che chiede a tutti i Partecipanti in grado di farlo di cooperare contribuendo allo sviluppo dinamico delle applicazioni dell’energia nucleare a scopi pacifici, segnatamente nei territori degli Stati militarmente nucleari partecipanti al Trattato stesso, considerando debitamente i bisogni delle aree in sviluppo. 

L’Egitto, nel momento in cui la costruzione di reattori nucleari di potenza la cui produzione elettrica gli consente di far fronte ai propri crescenti bisogni energetici e di provvedere alla prosperità e al benessere del proprio popolo, ritiene dunque d’avere il diritto di ricevere dai Paesi industrializzati fruenti di un’industria nucleare sviluppata, assistenza ed appoggio. L’Egitto tiene a far osservare che questo aiuto sarebbe conforme alla lettera e allo spirito del succitato articolo IV, dato segnatamente che il Paese, applicando l’articolo III del Trattato, accetta che le attività nucleari sul proprio territorio, volte a fini pacifici, vengano sottoposte alle garanzie dell’Agenzia internazionale dell’energia atomica. 

Sul piano dei diritti previsti nel Trattato per tutti i Firmatari per quanto attiene all’utilizzazione dell’energia nucleare a scopi pacifici, l’Egitto desidera riferirsi ai disposti dell’articolo V stipulanti che i vantaggi dell’impiego, per qualunque fine pacifico, delle esplosioni nucleari devono essere accessibili agli Stati militarmente non nucleari partecipi del Trattato. Ancorché dette applicazioni suscitino attualmente talune difficoltà, segnatamente rispetto al loro nefasto impatto sull’ambiente, l’Egitto ritiene che gli Stati militarmente nucleari partecipi del Trattato non dovrebbero essere liberati dalla loro responsabilità di promuovere lo studio e la messa a Fa fede il testo della Gazzetta Ufficiale punto di queste applicazioni onde superare le difficoltà che attualmente le accompagnano.

 L’Egitto deplora vivamente che gli Stati militarmente nucleari, segnatamente le due superpotenze, non abbiano preso efficaci provvedimenti per por fine alla corsa all’armamento nucleare e per avviare un disarmo nucleare. Pur accogliendo con soddisfazione i negoziati sulla limitazione delle armi strategiche del 1972 e del 1979, note con la denominazione di SALT I e SALT II, il Paese deve sottolineare il fatto che questi negoziati non soltanto non sono sbocciati su una effettiva interruzione della corsa agli armamenti nucleari, sia dal profilo quantitativo che da quello qualitativo, ma di fatto hanno consentito la preparazione di una nuova generazione di armi di distruzione di massa.

Inoltre, dopo ben 17 anni dalla conclusione del Trattato del 1963 vietante la sperimentazione d’armi nucleari nell’atmosfera, nello spazio cosmico e sott’acqua, gli Stati militarmente nucleari vanno affermando che diverse difficoltà ostacolano ancora la conclusione di un accordo che vieti per sempre tutti gli esperimenti di armi nucleari; l’Egitto constata che ciò che manca è la volontà politica. 

Conseguentemente, depositando i propri strumenti di ratifica del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari, l’Egitto rivolge un appello agli Stati militarmente nucleari partecipi del Trattato affinché compiano i loro obblighi volti a por termine alla corsa agli armamenti nucleari e realizzino il disarmo nucleare. 

L’Egitto chiede del pari a tutti gli Stati militarmente nucleari di non risparmiare sforzo alcuno per vietare permanentemente e rapidamente tutte le sperimentazioni d’armi nucleari, il che consentirebbe di por termine alla messa in punto della fabbricazione di nuovi tipi d’armi di distruzione di massa, mentre la cessazione della fornitura di materie fissili a scopi militari frenerebbe l’accrescimento quantitativo delle armi nucleari. 

Per quanto concerne la sicurezza degli Stati privi di armi nucleari, l’Egitto ritiene che la risoluzione 255 del Consiglio di sicurezza del 19 giugno 1968 non offre ad essi sufficienti garanzie contro il ricorso o la minaccia delle armi nucleari da parte degli Stati che ne sono dotati. Quindi l’Egitto chiede a questi ultimi di sforzarsi di conchiudere un accordo vietante una volta per sempre il ricorso o la minaccia di ricorrere alle armi nucleari.

 Ciò facendo essi ottemperebbero alla lettera e allo spirito dei principi fondamentali formulati dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite all’atto della conclusione del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari, e segnatamente al principio dell’equilibrio di responsabilità e obblighi tra le potenze nucleari e quelle non nucleari, nonché all’auspicio che il Trattato divenga una tappa verso il disarmo generale e completo segnatamente verso il disarmo nucleare.

 L’Egitto, fermamente convinto che la creazione di zone denuclearizzate in diverse parti del mondo si pone come fattore essenziale dell’applicazione del Trattato di non proliferazione, ha svolto grandi sforzi per creare zone denuclearizzate in Medio Oriente e in Africa. 

A questo proposito il Paese accoglie con soddisfazione la risoluzione 35/147 adottata per consenso dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nella 35a sessione: in questo testo, l’Assemblea invita i paesi del Medio Oriente, in attesa dell’istituzione d’una zona denuclearizzata nella regione, a dichiararsi solennemente favorevoli all’istituzione di tale zona, ad astenersi, su base di reciprocità, dal fabbricare, acquistare o possedere in qualunque altro modo armi nucleari, nonché a deporre queste dichiarazioni presso il Consiglio di sicurezza dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. 

Concludendo, l’Egitto desidera segnalare che ratificando il Trattato di non proliferazione, resta fermamente convinto d’agire conformemente ai propri interessi vitali nella misura in cui il Trattato stesso riuscirà a ridurre la proliferazione delle armi nucleari nel mondo, segnatamente nel Medio Oriente, regione che deve rimanere totalmente esente da armi nucleari se si vuole che il Trattato contribuisca efficacemente alla pace, alla sicurezza e alla prosperità della regione e del mondo.

Giappone
 Il Giappone, unico Stato ad aver subìto un bombardamento nucleare, ha seguito costantemente una politica fondamentale di rinuncia all’arma nucleare ed ha fermamente adottato la politica estera di uno Stato tenuto alla pace in virtù della sua pacifica costituzione. Il Governo giapponese è fermamente convinto che l’adesione del Paese al presente trattato contribuirà a stabilizzare le relazioni internazionali e, segnatamente, la pace e la stabilità in Asia. 

In quanto partecipe del trattato, il Giappone è deciso ad intensificare i propri sforzi per impedire la proliferazione delle armi nucleari e per contribuire alla cooperazione internazionale nell’uso pacifico dell’energia nucleare. 

Il trattato autorizza unicamente gli Stati già militarmente nucleari a possedere tali armi, e conferisce ai medesimi dunque uno statuto speciale. Il Governo giapponese ritiene che gli Stati militarmente nucleari dovranno por fine a tale discriminazione, sopprimendo totalmente il loro armamento nucleare. Il Governo giapponese, dal canto suo, è deciso a fare sforzi particolari onde favorire il disarmo nucleare. 

Al lume di queste fondamentali considerazioni, il Governo giapponese ribadisce specialmente i punti seguenti: 

1. Il Governo giapponese spera che il maggior numero possibile di Stati parteciperà al trattato, siano essi forniti di capacità nucleare o no, onde rendere il nuovo testo veramente efficace. Esso spera fermamente, in particolare, che la Repubblica francese e la Repubblica popolare di Cina, che già posseggono armi nucleari ma non sono partecipi del trattato, abbiano ad aderire al medesimo. 

2. Il Governo giapponese insiste affinché gli Stati militarmente nucleari, carichi di responsabilità particolari per il disarmo nucleare, prendano in merito provvedimenti concreti, quali la riduzione delle armi nucleari e la definizione di un divieto amplissimo degli esperimenti nucleari, giusta l’articolo VI del trattato. Esso raccomanda agli Stati militarmente nucleari, impartecipi del trattato, di prendere anch’essi provvedimenti volti al disarmo nucleare. 

3. Il Governo giapponese prende atto, in particolare, delle dichiarazioni fatte, nel giugno 1968, dal Regno Unito, dall’Unione Sovietica e dagli Stati Uniti circa la sicurezza degli Stati militarmente non nucleari, nonché della risoluzione 255 (1968) del Consiglio di sicurezza, e spera che gli Stati militar- Fa fede il testo della Gazzetta Ufficiale mente nucleari faranno ulteriori sforzi per consentire l’adozione di provvedimenti efficaci, volti a garantire la sicurezza degli Stati militarmente non nucleari. Esso chiede poi che tutti gli Stati, dotati o sprovvisti d’armi nucleari, si astengano, conformemente alla Carta delle Nazioni Unite, d’agitare la minaccia o di fare uso delle armi nucleari o non nucleari nelle loro relazioni internazionali. 

4. Il Governo giapponese è convinto che la cooperazione internazionale, nel l’utilizzazione pacifica dell’energia nucleare e nell’attuazione pacifica di esplosioni nucleari, dovrebbe, per il bene dell’umanità intera, essere vigorosamente promossa giusta i disposti del trattato. Il Governo considera che le attività nucleari pacifiche, negli Stati militarmente non nucleari partecipi del trattato, non dovrebbero essere ostacolate in nessun modo dal trattato stesso, e considera altresì che il Giappone non dovrebbe essere svantaggiato, in tali attività, rispetto ad altri Stati partecipi del trattato. 

5. Il Governo giapponese apprezza il fatto che il Regno Unito e gli Stati Uniti, ambedue militarmente nucleari, hanno dichiarato di voler sottoporre le loro attività nucleari pacifiche alle misure di controllo dell’Agenzia internazionale dell’energia atomica. Esso chiede agli altri Stati militarmente nucleari di seguire la stessa linea. 

6. Il Governo giapponese spera che delle conferenze di revisione, quali previste nel trattato, avranno luogo ad intervalli regolari, onde garantire che il trattato stesso produca gli effetti sperati.

 Gran Bretagna
Il Governo del Regno Unito dichiara che il trattato non si applica alla Rodesia del Sud fintanto che il Governo del Regno Unito non abbia comunicato, agli altri Governi depositari, che gli obblighi assunti aderendo al trattato possono essere pienamente soddisfatti per quanto concerne il detto territorio. 

La ratificazione del trattato, da parte del Regno Unito, vale parimente per gli Stati associati
(Antigua, Dominica, Santa Lucia, San Cristoforo-Nevis, Anguilla), i territori sotto sovranità del Regno Unito, Brunei, le Isole Salomone britanniche.

Italia
 Il Governo italiano desidera rinnovare le dichiarazioni da esso fatte, in merito al Trattato, in varie sedi internazionali. Sulla base di tali dichiarazioni il Governo italiano:

1. Riafferma la sua profonda convinzione che il Trattato – per il quale il Governo italiano ha da anni esercitato ogni possibile sforzo in vista di una sua sollecita conclusione – costituisce una pietra miliare sulla via del disarmo, della distensione internazionale e della pace e rappresenta un contributo fondamentale per l’instaurazione di una nuova società internazionale basata sulla sicurezza dei popoli e sul progresso della umanità; 6 Testo originale Fa fede il testo della Gazzetta Ufficiale 

2. Ritiene di dover sottolineare il proprio convincimento che i principi enunciati dalle clausole del preambolo del Trattato circa l’impiego dei firmatari, conformemente allo Statuto delle Nazioni Unite, ad astenersi nei loro rapporti internazionali dalla minaccia o dall’uso della forza contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di ogni Stato, sono un presupposto inderogabile del Trattato stesso e che il loro scrupoloso e generale rispetto costituisce un supremo interesse per tutti; 

3. Considera il Trattato non come un punto di arrivo, ma solo come un punto di partenza verso quei negoziati in attesa di disarmo, di usi pacifici dell’energia nucleare e di benefici derivanti dalle applicazioni pacifiche dell’energia nucleare che il Trattato stesso contempla per il suo naturale completamento e per la sua efficace esecuzione; 

4. Firma il Trattato nella convinzione che nulla in esso faccia ostacolo alle aspirazioni all’unificazione dei Paesi dell’Europa Occidentale e alle giustificate aspettative che i popoli di tale regione ripongono negli sviluppi e nei progressi del processo unitario in vista della formazione di un’entità europea; 

5. Esprime la convinzione che gli scopi del Trattato di Non Proliferazione siano compatibili con le norme del Trattato di Roma sull’Euratom; 

6. Prende atto della piena compatibilità del Trattato con gli impegni di sicurezza esistenti; 

7. Prende atto che le inderogabili necessità di libertà delle ricerche scientifiche e tecnologiche non possono in alcun modo essere ostacolate dal Trattato; 

8. Prende atto che i divieti degli articoli I e II del Trattato – anche nello spirito generale del medesimo – si riferiscono solo ai congegni nucleari esplosivi che non si differenziano dalle armi nucleari, e che pertanto il giorno in cui il progresso tecnologico consentirà lo sviluppo di congegni esplosivi pacifici differenziati dalle armi nucleari, verrà meno l’applicazione del divieto sulla loro fabbricazione e impiego; 

9. In relazione alle disposizioni di cui all’articolo III paragrafo 4 del Trattato, auspica che gli accordi ivi previsti, in materia di controlli, siano conclusi tra l’AIEA e l’Euratom sulla base del concetto di verifica. In attesa della conclusione dell’Accordo fra l’Euratom e l’AIEA, le intese intercorse, in materia di forniture, tra l’Euratom e i Governi firmatari del Trattato, continueranno ad essere in vigore; 

10. Prende atto che nella lettera e nello spirito del Trattato i controlli di cui all’articolo III del Trattato stesso sono destinati ad applicarsi soltanto al materiale fonte ed al materiale fissile speciale. Ritiene che le parole «materiale fonte» e «materiale fissile speciale», impiegate nel Trattato, vadano intese – salvo modifiche esplicitamente accettate dall’Italia – nel significato definito dall’attuale testo dell’articolo XX dello Statuto dell’AIEA 

11. Interpreta le disposizioni dell’articolo IX paragrafo 3 del Trattato, relative alla definizione di Stato militarmente nucleare, nel senso che essa si riferisce esclusivamente ai cinque Paesi che hanno fabbricato e esploso un’arma nucleare o un altro congegno nucleare esplosivo prima del 1° gennaio 1967. Nessuna pretesa all’appartenenza a tale categoria, ed a alcun titolo, verrà riconosciuta dal Governo italiano ad altri Stati, firmatari o non firmatari del Trattato; 

12. Dichiara sin d’ora, per l’eventualità in cui i Governi di Stati attualmente membri di Unioni di Stati firmassero e ratificassero il Trattato in aggiunta al Governo dell’Unione stessa, di non poter riconoscere a tale firma e ratifica effetti giuridici, essendo esse già coperte dalla firma e dalla ratifica del Governo dell’Unione.

 Jugoslavia 
Il Governo jugoslavo tiene a riaffermare la propria convinzione che il trattato contribuirà alla cessazione della corsa agli armamenti nucleari, faciliterà l’avvio di un processo di disarmo nucleare e incoraggerà la tendenza al disarmo generale e completo. 

Il Governo jugoslavo conferisce grande importanza al fatto che tutti i Paesi raddoppino gli sforzi per impostare un sistema universale di sicurezza internazionale, atto ad assicurare una pace durevole ed a riunire le condizioni favorevoli per lo sviluppo accelerato di tutti i Paesi del mondo. Ancorché l’attuazione di tale finalità richieda necessariamente una modifica profonda delle pratiche attuali nelle relazioni internazionali, così profondamente segnate dall’inuguaglianza, dall’ingerenza negli affari interni degli altri e dalla politica di potenza, il Governo jugoslavo considera che il trattato di non proliferazione, e le analoghe misure collaterali, possono contribuire assai alla ricerca della pace e della sicurezza internazionali. 

In questa occasione, il Governo jugoslavo tiene a richiamare che, prima di firmare il trattato di non proliferazione, la Repubblica federativa socialista di Jugoslavia si era sforzata, assieme ad altri Paesi, di eliminare alcuni difetti del testo, onde renderlo più accettabile per gli Stati militarmente non nucleari. Gli sforzi in parola hanno avuto risultati evidenti. Un gran numero di questi sono esposti nella memoria del Governo jugoslavo alla Commissione delle Nazioni Unite per il disarmo, datata del 3 maggio 1965, nonché nel comunicato dell’11 aprile 1968 pubblicato dal Governo jugoslavo in tema di non proliferazione delle armi nucleari. 

Il Governo jugoslavo, giudicando il trattato dall’angolatura della ricerca della pace, del disarmo generale e completo, della sicurezza e dello sviluppo internazionali: 

1. Considera che il divieto di approntare, fabbricare e impiegare armi nucleari e che la distruzione di tutte le riserve di armi nucleari sono indispensabili al mantenimento della pace e della sicurezza internazionali e conta sul fatto che le Potenze militarmente nucleari dimostreranno, tenendo presente tale alta finalità, di essere disposte a conchiudere una convenzione sulla rinuncia generale alla minaccia e all’impiego dell’arma nucleare. 

 2. Ritiene che la principale responsabilità, per quanto concerne i progressi nel senso indicato, incombe alle Potenze militarmente nucleari e conta sul fatto che queste daranno, quanto possibile, prova di buona volontà e di determinatezza per battere tale via, imposta loro anche dal fatto che gli Stati militarmente non nucleari, partecipi del trattato, hanno volontariamente rinunciato a fabbricare o ad acquistare in qualunque altro modo armi nucleari o altri dispositivi nucleari esplosivi. 

3. Conta sul fatto che i negoziati, già avviati tra le Superpotenze in tema di limitazione poi di cessazione della corsa alla preparazione e alla produzione di armi nucleari strategiche, saranno estesi così da concernere anche le armi nucleari tattiche, e che approderanno al divieto di installare tali armi nelle regioni sinora esenti, nonché al rimpatrio di quelle installate in territori stranieri ed infine, al divieto di continuare l’istruzione degli eserciti degli Stati militarmente non nucleari all’impiego d’armi nucleari, così da creare le condizioni favorevoli all’adozione di provvedimenti di disarmo nucleare d’una portata ancora maggiore. 

4. Dà il proprio appoggio ad ogni nazione volta a creare zone denuclearizzate e zone ad armamento ridotto, in quanto rappresentano provvedimenti importanti per la diminuzione delle tensioni e il rafforzamento della sicurezza internazionale. 

5. Nota che il proseguimento degli esperimenti con armi nucleari è incompatibile con lo spirito e la lettera del trattato di non proliferazione, e ritiene indispensabile che le potenze militarmente nucleari intavolino rapidamente dei negoziati onde perfezionare l’accordo di Mosca. 

6. Attribuisce particolare importanza alla ricerca di una soddisfacente soluzione del problema della garanzia della sicurezza degli Stati militarmente non nucleari e spera, da un lato, che le Potenze militarmente nucleari si obbligheranno sia a non utilizzare l’arma nucleare contro le Nazioni che vi hanno rinunciato o comunque contro i Paesi privi d’armi nucleari, sia ad astenersi dall’agitare la minaccia di tale uso e, d’altro lato, che, qualora una tale minaccia fosse agitata, l’ONU agirà in modo da garantire efficacemente la protezione di detti Stati militarmente non nucleari. 

7. Considera che il trattato di non proliferazione dà agli Stati partecipanti il diritto di impiegare pienamente e senza ostacoli, su base non discriminatoria, tutti i risultati delle attività nucleari pacifiche, comprese le esplorazioni nucleari stesse, nel quadro di adeguate procedure internazionali che occorre sancire. 

8. È convinto che tutti i Paesi saranno trattati nello stesso modo, per quanto attiene al contenuto e alle modalità del controllo dell’utilizzazione dell’energia nucleare a scopi pacifici, e che le spese cagionate dal sistema di controllo saranno ripartite in modo da non costituire un onere per gli Stati militarmente non nucleari, segnatamente per i Paesi in sviluppo.  

9. Invita gli Stati militarmente nucleari, partecipi del trattato di non proliferazione, a dare l’assistenza necessaria agli Stati militarmente non nucleari per l’applicazione dell’energia nucleare a scopi pacifici, tenendo conto che l’Agenzia internazionale dell’energia atomica farà in modo da rispondere più pienamente ai bisogni attuali della comunità internazionale, segnatamente ai bisogni dei Paesi in sviluppo. 

Il Governo jugoslavo ribadisce, una volta ancora, la grande importanza da esso attribuita all’universalità degli sforzi per l’applicazione del trattato di non proliferazione, essendo convinto che tutti gli Stati partecipanti faranno il possibile affinché lo spirito e la lettera del trattato di non proliferazione siano pienamente rispettati in modo costruttivo, segnatamente nella prospettiva di facilitare l’adesione di tutti i Paesi al trattato.

Liechtenstein
 Visto che il trattato è volto ad impedire gli Stati militarmente non nucleari di fabbricare simili armi e altri dispositivi esplosivi nucleari, come anche di acquistarne, il Liechtenstein aderisce al trattato nell’idea che le disposizioni del medesimo mirano di fatto esclusivamente a tale scopo e non avranno l’effetto di limitare l’impiego dell’energia nucleare per altri fini. 

Cogliendo l’occasione del deposito del suo strumento d’adesione, il Liechtenstein fa la seguente dichiarazione: 

1. Il Liechtenstein constata che, giusta l’articolo IV, la ricerca, la produzione e l’utilizzazione pacifica dell’energia nucleare non rientrano nei divieti pronunciati negli articoli I e II. Tali attività includono segnatamente l’insieme del settore della produzione energetica e le operazioni connesse, la ricerca e la tecnologia per le generazioni future di reattori nucleari a fissione o a fusione nonché, infine, la produzione di isotopi. 

2. Il Liechtenstein definisce la locuzione «materie prime o materiali fissili speciali », impiegata nell’articolo III, conformemente all’articolo XX attuale dello Statuto dell’AIEA. Una modificazione di tale interpretazione richiederebbe l’accordo formale del Liechtenstein. Inoltre, circa la locuzione «strumenti o materiali appositamente progettati o preparati per la lavorazione, l’impiego o la produzione di materiali fissili speciali», menzionata all’articolo III capoverso 2, esso accetterà unicamente le interpretazioni e le definizioni che avrà espressamente approvato. 

3. Il Liechtenstein intende che l’applicazione del trattato, e segnatamente dei provvedimenti di controllo, non condurrà a discriminare l’industria liechtensteinese nella competizione internazionale. 

Paesi Bassi 
Il trattato è valido per il regno in Europa e per le Antille olandesi. 

Svizzera
 Costatando che il Trattato mira ad impedire agli Stati militarmente non nucleari di divenirlo, la Svizzera ratifica il testo, interpretando però i pertinenti divieti come esclusivamente concernenti i fini militari ma non come comportanti limitazione alcuna nell’impiego dell’energia nucleare per altri fini. 

In occasione del deposito degli strumenti di ratificazione, la Svizzera fa la seguente dichiarazione: 

1. La Svizzera costata che, giusta l’articolo IV, la ricerca, la produzione e l’impiego per scopi pacifici, attuati nel settore nucleare, non sono sussumibili sotto i divieti pronunciati negli articolo I e II. Tali attività includono segnatamente tutto il campo della produzione energetica, con le connesse operazione, la ricerca e la tecnologia volte alle future generazioni di reattori nucleari a fissione o a fusione, nonché la produzione d’isotopi. 

2. La Svizzera definisce la locuzione «materie prime e materiali fissili speciali », ricorrente nell’articolo III, conformemente all’attuale articolo XX dello Statuto dell’AIEA. Ogni modificazione di questa interpretazione richiede un formale assenso elvetico. La Svizzera, inoltre, in merito alla locuzione dell’articolo III capoverso 2 «strumenti o materiali appositamente progettati o preparati per la lavorazione, l’impiego o la produzione di materiali fissili speciali», accetterà esclusivamente le interpretazioni e definizioni da essa espressamente approvate. 

3. La Svizzera s’aspetta che l’applicazione del Trattato, segnatamente dei provvedimenti di controllo, non porti a discriminare l’industria elvetica nella competizione internazionale.

 Germania
Il Governo della Repubblica federale di Germania 

1. riafferma la speranza che il trattato sarà una pietra miliare sulla via del disarmo, della distensione internazionale e della pace e che, in particolare, le Potenze nucleari raddoppieranno gli sforzi, giusta gli obblighi derivanti dal suo articolo VI e dalle finalità ivi indicate; 

2. intende che la sicurezza della Repubblica federale di Germania resti garantita dall’OTAN; dal canto suo, la Repubblica federale di Germania rimane sottoposta agli obblighi di sicurezza collettiva dell’OTAN; 

3. dichiara che nessun disposto del trattato può essere interpretato come freno dello sviluppo futuro dell’unificazione europea, in particolare dell’istituzione di un’Unione europea dotata di competenze proprie; 

4. intende che la ricerca, lo sviluppo e l’impiego dell’energia nucleare a scopi pacifici, nonché la cooperazione internazionale e multinazionale in questo settore, non siano ostacolati dal trattato; 

5. intende che l’applicazione del trattato, compresa l’attuazione dei provvedimenti di controllo, non condurrà a discriminare l’industria nucleare della Repubblica federale di Germania sui mercati internazionali; 

6. sottolinea a nuovo, in questo contesto, l’importanza vitale da esso accordata alle assicurazioni, fornite dai Governi degli Stati Uniti d’America e del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, di sottoporre i loro impianti nucleari pacifici a misure di controllo, e spera che altri Stati militarmente nucleari assumeranno obblighi analoghi. 

Il trattato è parimente valido per Berlino (Ovest) a contare dal momento in cui entra in vigore per la Repubblica federale di Germania, ma ciò non toccherà affatto i diritti e le responsabilità degli Alleati, inclusi quelli attenenti alla smilitarizzazione. 

Turchia
 Il governo della Repubblica di Turchia ha deciso di depositare oggi stesso lo strumento di ratificazione del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari. Votando in favore del Trattato, il 12 giugno 1968 nella 22a sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, nonché firmandolo il 28 gennaio 1969, il governo turco aveva comunicato la sua intenzione di poi ratificarlo. 

Il governo turco resta convinto che il Trattato è il maggior accordo multilaterale in tema di armamenti conchiuso a tutt’oggi. Riducendo il pericolo di una guerra nucleare, esso contribuisce possentemente alla distensione, alla sicurezza internazionale ed al disarmo.

 La Turchia ritiene che la propria adesione tornerà utile al carattere d’universalità del testo e rafforzerà il sistema internazionale di non proliferazione nucleare. È tuttavia evidente che non si potrà por fine alla corsa agli armamenti e impedire che le tecniche belliche raggiungano un livello pericoloso per tutta l’umanità se non stipulando un trattato di disarmo generale e completo sotto controllo internazionale rigoroso ed efficace. Inoltre, la Turchia tiene a sottolineare gli obblighi di non proliferazione degli Stati militarmente nucleari, previsti nei pertinenti paragrafi del preambolo e nell’articolo VI del Trattato. Occorre por termine ad ogni genere di proliferazione e prendere provvedimenti per assicurare in modo sufficiente la sicurezza degli Stati militarmente non nucleari. La carenza di tali assicurazioni potrebbe comportare la vanificazione degli obiettivi e dei disposti del Trattato.

 Avendo incluso l’energia nucleare nel suo piano di sviluppo in quanto fonte di produzione d’elettricità, il Paese è pronto, come è stipulato nell’articolo IV del Trattato, a cooperare con gli Stati tecnicamente progrediti, su base non discriminatoria, nel settore della ricerca e dello sviluppo della tecnologia nucleare, segnatamente in tema di produzione energetica. I provvedimenti conditi o condendi il diritto nazionale o internazionale volti a impedire la proliferazione delle armi nucleari non dovrebbero mai impedire agli Stati militarmente non nucleari di perseguire l’applicazione dell’energia nucleare a scopi pacifici.
Trad. it. ufficiali delle Dichiarazioni del Trattato di Non Proliferazione
fonte A.N.P.A.