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Corea (Sud)
Il Governo della Repubblica di Corea intende riaffermare che approva
pienamente le intenzioni e i principi ispiratori del trattato, volto a favorire
la pace universale vietando la proliferazione delle armi nucleari, nonché a
promuovere l’impiego dell’energia nucleare a scopi pacifici.
Il Governo
della Repubblica di Corea dichiara che la propria ratificazione del trattato
documenta la sua ferma intenzione di contribuire alla pace mondiale in genere e,
segnatamente, alla distensione nella regione. Il Governo della Repubblica di
Corea ritiene che un’ampia adesione al trattato accelererà la pace e la
sicurezza internazionali.
Il Governo della Repubblica di Corea prende atto che
ognuno dei Governi depositari delle tre Potenze militarmente nucleari ha
dichiarato, nel giugno del 1968, di voler adottare misure immediate ed effettive
per assicurare la protezione d’ogni Stato, militarmente non nucleare, che
rimanesse vittima di un atto, o di una minaccia, di aggressione nucleare. Il
Governo della Repubblica di Corea richiama parimente la risoluzione 19 giugno
1968, presa in tal preciso contesto dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni
Unite.
Il Governo della Repubblica di
Corea spera che la propria ratificazione del trattato contribuirà a sviluppare
la cooperazione internazionale nel settore dell’applicazione pacifica dell’energia
e della tecnologia nucleari, tenendo conto segnatamente dei bisogni particolari
dei Paesi Emergenti.
Egitto
L’Egitto ha firmato e poscia ratificato il Trattato di non
proliferazione nucleare e l’ha fatto mosso dal convincimento che la
proliferazione delle armi nucleari minaccia la sicurezza dell’umanità e
occorre quindi frenarla. L’Egitto che era stato tra i primi a chiedere che
questo Trattato venisse conchiuso rapidamente, ha partecipato fattivamente ai
relativi negoziati. Il Trattato costituisce lo sbocco logico degli sforzi che,
già prima, erano stati coronati dal Trattato del 1963 che vieta gli esperimenti
con armi nucleari nell’atmosfera, nello spazio cosmico o sott’acqua.
L’obbligo
assunto dall’Egitto, giusta i disposti del Trattato di non proliferazione
nucleare, di non acquistare né fabbricare in nessun modo armi nucleari, non
deve ledere il suo inalienabile diritto di volgere e di utilizzare l’energia
nucleare a fini pacifici, giusta l’articolo IV del Trattato stesso il quale
afferma il diritto inalienabile di tutti i Partecipanti a sviluppare la ricerca,
la produzione e l’impiego dell’energia nucleare a fini pacifici senza
discriminazione. La circostanza che tal diritto sia enunciato nel Trattato
stesso rappresenta, in realtà, la codificazione d’un diritto fondamentale cui
nessuno può rinunciare o derogare.
Ne consegue che l’Egitto assegna
particolare importanza all’articolo IV del Trattato che chiede a tutti i
Partecipanti in grado di farlo di cooperare contribuendo allo sviluppo dinamico
delle applicazioni dell’energia nucleare a scopi pacifici, segnatamente nei
territori degli Stati militarmente nucleari partecipanti al Trattato stesso,
considerando debitamente i bisogni delle aree in sviluppo.
L’Egitto, nel
momento in cui la costruzione di reattori nucleari di potenza la cui produzione
elettrica gli consente di far fronte ai propri crescenti bisogni energetici e di
provvedere alla prosperità e al benessere del proprio popolo, ritiene dunque d’avere
il diritto di ricevere dai Paesi industrializzati fruenti di un’industria
nucleare sviluppata, assistenza ed appoggio. L’Egitto tiene a far osservare
che questo aiuto sarebbe conforme alla lettera e allo spirito del succitato
articolo IV, dato segnatamente che il Paese, applicando l’articolo III del
Trattato, accetta che le attività nucleari sul proprio territorio, volte a fini
pacifici, vengano sottoposte alle garanzie dell’Agenzia internazionale dell’energia
atomica.
Sul piano dei diritti previsti nel Trattato per tutti i Firmatari per
quanto attiene all’utilizzazione dell’energia nucleare a scopi pacifici, l’Egitto
desidera riferirsi ai disposti dell’articolo V stipulanti che i vantaggi dell’impiego,
per qualunque fine pacifico, delle esplosioni nucleari devono essere accessibili
agli Stati militarmente non nucleari partecipi del Trattato. Ancorché dette
applicazioni suscitino attualmente talune difficoltà, segnatamente rispetto al
loro nefasto impatto sull’ambiente, l’Egitto ritiene che gli Stati
militarmente nucleari partecipi del Trattato non dovrebbero essere liberati
dalla loro responsabilità di promuovere lo studio e la messa a Fa fede il testo
della Gazzetta Ufficiale punto di queste applicazioni onde superare le
difficoltà che attualmente le accompagnano.
L’Egitto deplora vivamente che
gli Stati militarmente nucleari, segnatamente le due superpotenze, non abbiano
preso efficaci provvedimenti per por fine alla corsa all’armamento nucleare e
per avviare un disarmo nucleare. Pur accogliendo con soddisfazione i negoziati
sulla limitazione delle armi strategiche del 1972 e del 1979, note con la
denominazione di SALT I e SALT II, il Paese deve sottolineare il fatto che
questi negoziati non soltanto non sono sbocciati su una effettiva interruzione
della corsa agli armamenti nucleari, sia dal profilo quantitativo che da quello
qualitativo, ma di fatto hanno consentito la preparazione di una nuova
generazione di armi di distruzione di massa.
Inoltre, dopo ben 17 anni dalla
conclusione del Trattato del 1963 vietante la sperimentazione d’armi nucleari
nell’atmosfera, nello spazio cosmico e sott’acqua, gli Stati militarmente
nucleari vanno affermando che diverse difficoltà ostacolano ancora la
conclusione di un accordo che vieti per sempre tutti gli esperimenti di armi
nucleari; l’Egitto constata che ciò che manca è la volontà politica.
Conseguentemente, depositando i propri strumenti di ratifica del Trattato di non
proliferazione delle armi nucleari, l’Egitto rivolge un appello agli Stati
militarmente nucleari partecipi del Trattato affinché compiano i loro obblighi
volti a por termine alla corsa agli armamenti nucleari e realizzino il disarmo
nucleare.
L’Egitto chiede del pari a tutti gli Stati militarmente nucleari di
non risparmiare sforzo alcuno per vietare permanentemente e rapidamente tutte le
sperimentazioni d’armi nucleari, il che consentirebbe di por termine alla
messa in punto della fabbricazione di nuovi tipi d’armi di distruzione di
massa, mentre la cessazione della fornitura di materie fissili a scopi militari
frenerebbe l’accrescimento quantitativo delle armi nucleari.
Per quanto
concerne la sicurezza degli Stati privi di armi nucleari, l’Egitto ritiene che
la risoluzione 255 del Consiglio di sicurezza del 19 giugno 1968 non offre ad
essi sufficienti garanzie contro il ricorso o la minaccia delle armi nucleari da
parte degli Stati che ne sono dotati. Quindi l’Egitto chiede a questi ultimi
di sforzarsi di conchiudere un accordo vietante una volta per sempre il ricorso
o la minaccia di ricorrere alle armi nucleari.
Ciò facendo essi ottemperebbero
alla lettera e allo spirito dei principi fondamentali formulati dall’Assemblea
generale delle Nazioni Unite all’atto della conclusione del Trattato di non
proliferazione delle armi nucleari, e segnatamente al principio dell’equilibrio
di responsabilità e obblighi tra le potenze nucleari e quelle non nucleari,
nonché all’auspicio che il Trattato divenga una tappa verso il disarmo
generale e completo segnatamente verso il disarmo nucleare.
L’Egitto,
fermamente convinto che la creazione di zone denuclearizzate in diverse parti
del mondo si pone come fattore essenziale dell’applicazione del Trattato di
non proliferazione, ha svolto grandi sforzi per creare zone denuclearizzate in
Medio Oriente e in Africa.
A questo proposito il Paese accoglie con
soddisfazione la risoluzione 35/147 adottata per consenso dall’Assemblea
generale delle Nazioni Unite nella 35a sessione: in questo testo, l’Assemblea
invita i paesi del Medio Oriente, in attesa dell’istituzione d’una zona denuclearizzata nella regione, a
dichiararsi solennemente favorevoli all’istituzione di tale zona, ad
astenersi, su base di reciprocità, dal fabbricare, acquistare o possedere in
qualunque altro modo armi nucleari, nonché a deporre queste dichiarazioni
presso il Consiglio di sicurezza dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
Concludendo, l’Egitto desidera segnalare che ratificando il Trattato di non
proliferazione, resta fermamente convinto d’agire conformemente ai propri
interessi vitali nella misura in cui il Trattato stesso riuscirà a ridurre la
proliferazione delle armi nucleari nel mondo, segnatamente nel Medio Oriente,
regione che deve rimanere totalmente esente da armi nucleari se si vuole che il
Trattato contribuisca efficacemente alla pace, alla sicurezza e alla prosperità
della regione e del mondo.
Giappone
Il Giappone, unico Stato ad aver subìto un bombardamento nucleare, ha
seguito costantemente una politica fondamentale di rinuncia all’arma nucleare
ed ha fermamente adottato la politica estera di uno Stato tenuto alla pace in
virtù della sua pacifica costituzione. Il Governo giapponese è fermamente
convinto che l’adesione del Paese al presente trattato contribuirà a
stabilizzare le relazioni internazionali e, segnatamente, la pace e la
stabilità in Asia.
In quanto partecipe del trattato, il Giappone è deciso ad
intensificare i propri sforzi per impedire la proliferazione delle armi nucleari
e per contribuire alla cooperazione internazionale nell’uso pacifico dell’energia
nucleare.
Il trattato autorizza unicamente gli Stati già militarmente nucleari
a possedere tali armi, e conferisce ai medesimi dunque uno statuto speciale. Il
Governo giapponese ritiene che gli Stati militarmente nucleari dovranno por fine
a tale discriminazione, sopprimendo totalmente il loro armamento nucleare. Il
Governo giapponese, dal canto suo, è deciso a fare sforzi particolari onde
favorire il disarmo nucleare.
Al lume di queste fondamentali considerazioni, il
Governo giapponese ribadisce specialmente i punti seguenti:
1. Il Governo
giapponese spera che il maggior numero possibile di Stati parteciperà al
trattato, siano essi forniti di capacità nucleare o no, onde rendere il nuovo
testo veramente efficace. Esso spera fermamente, in particolare, che la
Repubblica francese e la Repubblica popolare di Cina, che già posseggono armi
nucleari ma non sono partecipi del trattato, abbiano ad aderire al medesimo.
2.
Il Governo giapponese insiste affinché gli Stati militarmente nucleari, carichi
di responsabilità particolari per il disarmo nucleare, prendano in merito
provvedimenti concreti, quali la riduzione delle armi nucleari e la definizione
di un divieto amplissimo degli esperimenti nucleari, giusta l’articolo VI del
trattato. Esso raccomanda agli Stati militarmente nucleari, impartecipi del
trattato, di prendere anch’essi provvedimenti volti al disarmo nucleare.
3. Il
Governo giapponese prende atto, in particolare, delle dichiarazioni fatte, nel
giugno 1968, dal Regno Unito, dall’Unione Sovietica e dagli Stati Uniti circa
la sicurezza degli Stati militarmente non nucleari, nonché della risoluzione
255 (1968) del Consiglio di sicurezza, e spera che gli Stati militar- Fa fede il
testo della Gazzetta Ufficiale mente nucleari faranno ulteriori sforzi per
consentire l’adozione di provvedimenti efficaci, volti a garantire la
sicurezza degli Stati militarmente non nucleari. Esso chiede poi che tutti gli
Stati, dotati o sprovvisti d’armi nucleari, si astengano, conformemente alla
Carta delle Nazioni Unite, d’agitare la minaccia o di fare uso delle armi
nucleari o non nucleari nelle loro relazioni internazionali.
4. Il Governo
giapponese è convinto che la cooperazione internazionale, nel l’utilizzazione
pacifica dell’energia nucleare e nell’attuazione pacifica di esplosioni
nucleari, dovrebbe, per il bene dell’umanità intera, essere vigorosamente
promossa giusta i disposti del trattato. Il Governo considera che le attività
nucleari pacifiche, negli Stati militarmente non nucleari partecipi del
trattato, non dovrebbero essere ostacolate in nessun modo dal trattato stesso, e
considera altresì che il Giappone non dovrebbe essere svantaggiato, in tali
attività, rispetto ad altri Stati partecipi del trattato.
5. Il Governo
giapponese apprezza il fatto che il Regno Unito e gli Stati Uniti, ambedue
militarmente nucleari, hanno dichiarato di voler sottoporre le loro attività
nucleari pacifiche alle misure di controllo dell’Agenzia internazionale dell’energia
atomica. Esso chiede agli altri Stati militarmente nucleari di seguire la stessa
linea.
6. Il Governo giapponese spera che delle conferenze di revisione, quali
previste nel trattato, avranno luogo ad intervalli regolari, onde garantire che
il trattato stesso produca gli effetti sperati.
Gran Bretagna
Il Governo del Regno Unito dichiara che il trattato non si applica alla Rodesia
del Sud fintanto che il Governo del Regno Unito non abbia comunicato, agli altri
Governi depositari, che gli obblighi assunti aderendo al trattato possono essere
pienamente soddisfatti per quanto concerne il detto territorio.
La ratificazione
del trattato, da parte del Regno Unito, vale parimente per gli Stati associati
(Antigua, Dominica, Santa Lucia, San Cristoforo-Nevis, Anguilla), i territori
sotto sovranità del Regno Unito, Brunei, le Isole Salomone britanniche.
Italia
Il Governo italiano desidera rinnovare le dichiarazioni da esso fatte, in
merito al Trattato, in varie sedi internazionali. Sulla base di tali
dichiarazioni il Governo italiano:
1. Riafferma la sua profonda convinzione che
il Trattato – per il quale il Governo italiano ha da anni esercitato ogni
possibile sforzo in vista di una sua sollecita conclusione – costituisce una
pietra miliare sulla via del disarmo, della distensione internazionale e della
pace e rappresenta un contributo fondamentale per l’instaurazione di una nuova
società internazionale basata sulla sicurezza dei popoli e sul progresso della
umanità; 6 Testo originale Fa fede il testo della Gazzetta Ufficiale
2. Ritiene
di dover sottolineare il proprio convincimento che i principi enunciati dalle
clausole del preambolo del Trattato circa l’impiego dei firmatari,
conformemente allo Statuto delle Nazioni Unite, ad astenersi nei loro rapporti
internazionali dalla minaccia o dall’uso della forza contro l’integrità
territoriale o l’indipendenza politica di ogni Stato, sono un presupposto
inderogabile del Trattato stesso e che il loro scrupoloso e generale rispetto
costituisce un supremo interesse per tutti;
3. Considera il Trattato non come un
punto di arrivo, ma solo come un punto di partenza verso quei negoziati in
attesa di disarmo, di usi pacifici dell’energia nucleare e di benefici
derivanti dalle applicazioni pacifiche dell’energia nucleare che il Trattato
stesso contempla per il suo naturale completamento e per la sua efficace
esecuzione;
4. Firma il Trattato nella convinzione che nulla in esso faccia
ostacolo alle aspirazioni all’unificazione dei Paesi dell’Europa Occidentale
e alle giustificate aspettative che i popoli di tale regione ripongono negli
sviluppi e nei progressi del processo unitario in vista della formazione di un’entità
europea;
5. Esprime la convinzione che gli scopi del Trattato di Non
Proliferazione siano compatibili con le norme del Trattato di Roma sull’Euratom;
6. Prende atto della piena compatibilità del Trattato con gli impegni di
sicurezza esistenti;
7. Prende atto che le inderogabili necessità di libertà
delle ricerche scientifiche e tecnologiche non possono in alcun modo essere
ostacolate dal Trattato;
8. Prende atto che i divieti degli articoli I e II del
Trattato – anche nello spirito generale del medesimo – si riferiscono solo
ai congegni nucleari esplosivi che non si differenziano dalle armi nucleari, e
che pertanto il giorno in cui il progresso tecnologico consentirà lo sviluppo
di congegni esplosivi pacifici differenziati dalle armi nucleari, verrà meno l’applicazione
del divieto sulla loro fabbricazione e impiego;
9. In relazione alle
disposizioni di cui all’articolo III paragrafo 4 del Trattato, auspica che gli
accordi ivi previsti, in materia di controlli, siano conclusi tra l’AIEA e l’Euratom
sulla base del concetto di verifica. In attesa della conclusione dell’Accordo
fra l’Euratom e l’AIEA, le intese intercorse, in materia di forniture, tra l’Euratom
e i Governi firmatari del Trattato, continueranno ad essere in vigore;
10.
Prende atto che nella lettera e nello spirito del Trattato i controlli di cui
all’articolo III del Trattato stesso sono destinati ad applicarsi soltanto al
materiale fonte ed al materiale fissile speciale. Ritiene che le parole
«materiale fonte» e «materiale fissile speciale», impiegate nel Trattato,
vadano intese – salvo modifiche esplicitamente accettate dall’Italia – nel
significato definito dall’attuale testo dell’articolo XX dello Statuto dell’AIEA
11. Interpreta le disposizioni dell’articolo IX paragrafo 3 del Trattato,
relative alla definizione di Stato militarmente nucleare, nel senso che essa si
riferisce esclusivamente ai cinque Paesi che hanno fabbricato e esploso un’arma
nucleare o un altro congegno nucleare esplosivo prima del 1° gennaio 1967.
Nessuna pretesa all’appartenenza a tale categoria, ed a alcun titolo, verrà
riconosciuta dal Governo italiano ad altri Stati, firmatari o non firmatari del
Trattato;
12. Dichiara sin d’ora, per l’eventualità in cui i Governi di
Stati attualmente membri di Unioni di Stati firmassero e ratificassero il
Trattato in aggiunta al Governo dell’Unione stessa, di non poter riconoscere a
tale firma e ratifica effetti giuridici, essendo esse già coperte dalla firma e
dalla ratifica del Governo dell’Unione.
Jugoslavia
Il Governo jugoslavo tiene
a riaffermare la propria convinzione che il trattato contribuirà alla
cessazione della corsa agli armamenti nucleari, faciliterà l’avvio di un
processo di disarmo nucleare e incoraggerà la tendenza al disarmo generale e
completo.
Il Governo jugoslavo conferisce grande importanza al fatto che tutti i
Paesi raddoppino gli sforzi per impostare un sistema universale di sicurezza
internazionale, atto ad assicurare una pace durevole ed a riunire le condizioni
favorevoli per lo sviluppo accelerato di tutti i Paesi del mondo. Ancorché l’attuazione
di tale finalità richieda necessariamente una modifica profonda delle pratiche
attuali nelle relazioni internazionali, così profondamente segnate dall’inuguaglianza,
dall’ingerenza negli affari interni degli altri e dalla politica di potenza,
il Governo jugoslavo considera che il trattato di non proliferazione, e le
analoghe misure collaterali, possono contribuire assai alla ricerca della pace e
della sicurezza internazionali.
In questa occasione, il Governo jugoslavo tiene
a richiamare che, prima di firmare il trattato di non proliferazione, la
Repubblica federativa socialista di Jugoslavia si era sforzata, assieme ad altri
Paesi, di eliminare alcuni difetti del testo, onde renderlo più accettabile per
gli Stati militarmente non nucleari. Gli sforzi in parola hanno avuto risultati
evidenti. Un gran numero di questi sono esposti nella memoria del Governo
jugoslavo alla Commissione delle Nazioni Unite per il disarmo, datata del 3
maggio 1965, nonché nel comunicato dell’11 aprile 1968 pubblicato dal Governo
jugoslavo in tema di non proliferazione delle armi nucleari.
Il Governo
jugoslavo, giudicando il trattato dall’angolatura della ricerca della pace,
del disarmo generale e completo, della sicurezza e dello sviluppo
internazionali:
1. Considera che il divieto di approntare, fabbricare e
impiegare armi nucleari e che la distruzione di tutte le riserve di armi
nucleari sono indispensabili al mantenimento della pace e della sicurezza
internazionali e conta sul fatto che le Potenze militarmente nucleari
dimostreranno, tenendo presente tale alta finalità, di essere disposte a
conchiudere una convenzione sulla rinuncia generale alla minaccia e all’impiego
dell’arma nucleare.
2. Ritiene che
la principale responsabilità, per quanto concerne i progressi nel senso
indicato, incombe alle Potenze militarmente nucleari e conta sul fatto che
queste daranno, quanto possibile, prova di buona volontà e di determinatezza
per battere tale via, imposta loro anche dal fatto che gli Stati militarmente
non nucleari, partecipi del trattato, hanno volontariamente rinunciato a
fabbricare o ad acquistare in qualunque altro modo armi nucleari o altri
dispositivi nucleari esplosivi.
3. Conta sul fatto che i negoziati, già avviati
tra le Superpotenze in tema di limitazione poi di cessazione della corsa alla
preparazione e alla produzione di armi nucleari strategiche, saranno estesi
così da concernere anche le armi nucleari tattiche, e che approderanno al
divieto di installare tali armi nelle regioni sinora esenti, nonché al
rimpatrio di quelle installate in territori stranieri ed infine, al divieto di
continuare l’istruzione degli eserciti degli Stati militarmente non nucleari
all’impiego d’armi nucleari, così da creare le condizioni favorevoli all’adozione
di provvedimenti di disarmo nucleare d’una portata ancora maggiore.
4. Dà il
proprio appoggio ad ogni nazione volta a creare zone denuclearizzate e zone ad
armamento ridotto, in quanto rappresentano provvedimenti importanti per la
diminuzione delle tensioni e il rafforzamento della sicurezza internazionale.
5.
Nota che il proseguimento degli esperimenti con armi nucleari è incompatibile
con lo spirito e la lettera del trattato di non proliferazione, e ritiene
indispensabile che le potenze militarmente nucleari intavolino rapidamente dei
negoziati onde perfezionare l’accordo di Mosca.
6. Attribuisce particolare
importanza alla ricerca di una soddisfacente soluzione del problema della
garanzia della sicurezza degli Stati militarmente non nucleari e spera, da un
lato, che le Potenze militarmente nucleari si obbligheranno sia a non utilizzare
l’arma nucleare contro le Nazioni che vi hanno rinunciato o comunque contro i
Paesi privi d’armi nucleari, sia ad astenersi dall’agitare la minaccia di
tale uso e, d’altro lato, che, qualora una tale minaccia fosse agitata, l’ONU
agirà in modo da garantire efficacemente la protezione di detti Stati
militarmente non nucleari.
7. Considera che il trattato di non proliferazione
dà agli Stati partecipanti il diritto di impiegare pienamente e senza ostacoli,
su base non discriminatoria, tutti i risultati delle attività nucleari
pacifiche, comprese le esplorazioni nucleari stesse, nel quadro di adeguate
procedure internazionali che occorre sancire.
8. È convinto che tutti i Paesi
saranno trattati nello stesso modo, per quanto attiene al contenuto e alle
modalità del controllo dell’utilizzazione dell’energia nucleare a scopi
pacifici, e che le spese cagionate dal sistema di controllo saranno ripartite in
modo da non costituire un onere per gli Stati militarmente non nucleari,
segnatamente per i Paesi in sviluppo.
9. Invita gli Stati militarmente
nucleari, partecipi del trattato di non proliferazione, a dare l’assistenza
necessaria agli Stati militarmente non nucleari per l’applicazione dell’energia
nucleare a scopi pacifici, tenendo conto che l’Agenzia internazionale dell’energia
atomica farà in modo da rispondere più pienamente ai bisogni attuali della
comunità internazionale, segnatamente ai bisogni dei Paesi in sviluppo.
Il
Governo jugoslavo ribadisce, una volta ancora, la grande importanza da esso
attribuita all’universalità degli sforzi per l’applicazione del trattato di
non proliferazione, essendo convinto che tutti gli Stati partecipanti faranno il
possibile affinché lo spirito e la lettera del trattato di non proliferazione
siano pienamente rispettati in modo costruttivo, segnatamente nella prospettiva
di facilitare l’adesione di tutti i Paesi al trattato.
Liechtenstein
Visto che il trattato è volto ad impedire gli Stati militarmente non
nucleari di fabbricare simili armi e altri dispositivi esplosivi nucleari, come
anche di acquistarne, il Liechtenstein aderisce al trattato nell’idea che le
disposizioni del medesimo mirano di fatto esclusivamente a tale scopo e non
avranno l’effetto di limitare l’impiego dell’energia nucleare per altri
fini.
Cogliendo l’occasione del deposito del suo strumento d’adesione, il
Liechtenstein fa la seguente dichiarazione:
1. Il Liechtenstein constata che,
giusta l’articolo IV, la ricerca, la produzione e l’utilizzazione pacifica
dell’energia nucleare non rientrano nei divieti pronunciati negli articoli I e
II. Tali attività includono segnatamente l’insieme del settore della
produzione energetica e le operazioni connesse, la ricerca e la tecnologia per
le generazioni future di reattori nucleari a fissione o a fusione nonché,
infine, la produzione di isotopi.
2. Il Liechtenstein definisce la locuzione
«materie prime o materiali fissili speciali », impiegata nell’articolo III,
conformemente all’articolo XX attuale dello Statuto dell’AIEA. Una
modificazione di tale interpretazione richiederebbe l’accordo formale del
Liechtenstein. Inoltre, circa la locuzione «strumenti o materiali appositamente
progettati o preparati per la lavorazione, l’impiego o la produzione di
materiali fissili speciali», menzionata all’articolo III capoverso 2, esso
accetterà unicamente le interpretazioni e le definizioni che avrà
espressamente approvato.
3. Il Liechtenstein intende che l’applicazione del
trattato, e segnatamente dei provvedimenti di controllo, non condurrà a
discriminare l’industria liechtensteinese nella competizione internazionale.
Paesi Bassi
Il trattato è valido per il regno in Europa e per le Antille
olandesi.
Svizzera
Costatando che il Trattato mira ad impedire agli Stati militarmente non
nucleari di divenirlo, la Svizzera ratifica il testo, interpretando però i
pertinenti divieti come esclusivamente concernenti i fini militari ma non come
comportanti limitazione alcuna nell’impiego dell’energia nucleare per altri
fini.
In occasione del deposito degli strumenti di ratificazione, la Svizzera fa
la seguente dichiarazione:
1. La Svizzera costata che, giusta l’articolo IV,
la ricerca, la produzione e l’impiego per scopi pacifici, attuati nel settore
nucleare, non sono sussumibili sotto i divieti pronunciati negli articolo I e II.
Tali attività includono segnatamente tutto il campo della produzione
energetica, con le connesse operazione, la ricerca e la tecnologia volte alle
future generazioni di reattori nucleari a fissione o a fusione, nonché la
produzione d’isotopi.
2. La Svizzera definisce la locuzione «materie prime e
materiali fissili speciali », ricorrente nell’articolo III, conformemente all’attuale
articolo XX dello Statuto dell’AIEA. Ogni modificazione di questa
interpretazione richiede un formale assenso elvetico. La Svizzera, inoltre, in
merito alla locuzione dell’articolo III capoverso 2 «strumenti o materiali
appositamente progettati o preparati per la lavorazione, l’impiego o la
produzione di materiali fissili speciali», accetterà esclusivamente le
interpretazioni e definizioni da essa espressamente approvate.
3. La Svizzera s’aspetta
che l’applicazione del Trattato, segnatamente dei provvedimenti di controllo,
non porti a discriminare l’industria elvetica nella competizione
internazionale.
Germania
Il Governo della Repubblica federale di Germania
1. riafferma la speranza che il
trattato sarà una pietra miliare sulla via del disarmo, della distensione
internazionale e della pace e che, in particolare, le Potenze nucleari
raddoppieranno gli sforzi, giusta gli obblighi derivanti dal suo articolo VI e
dalle finalità ivi indicate;
2. intende che la sicurezza della Repubblica
federale di Germania resti garantita dall’OTAN; dal canto suo, la Repubblica
federale di Germania rimane sottoposta agli obblighi di sicurezza collettiva
dell’OTAN;
3. dichiara che nessun disposto del trattato può essere
interpretato come freno dello sviluppo futuro dell’unificazione europea, in
particolare dell’istituzione di un’Unione europea dotata di competenze
proprie;
4. intende che la ricerca, lo sviluppo e l’impiego dell’energia
nucleare a scopi pacifici, nonché la cooperazione internazionale e
multinazionale in questo settore, non siano ostacolati dal trattato;
5. intende
che l’applicazione del trattato, compresa l’attuazione dei provvedimenti di
controllo, non condurrà a discriminare l’industria nucleare della Repubblica
federale di Germania sui mercati internazionali;
6. sottolinea a nuovo, in questo
contesto, l’importanza vitale da esso accordata alle assicurazioni, fornite
dai Governi degli Stati Uniti d’America e del Regno Unito di Gran Bretagna ed
Irlanda del Nord, di sottoporre i loro impianti nucleari pacifici a misure di
controllo, e spera che altri Stati militarmente nucleari assumeranno obblighi
analoghi.
Il trattato è parimente valido per Berlino (Ovest) a contare dal
momento in cui entra in vigore per la Repubblica federale di Germania, ma ciò
non toccherà affatto i diritti e le responsabilità degli Alleati, inclusi
quelli attenenti alla smilitarizzazione.
Turchia
Il governo della Repubblica di
Turchia ha deciso di depositare oggi stesso lo strumento di ratificazione del
Trattato di non proliferazione delle armi nucleari. Votando in favore del
Trattato, il 12 giugno 1968 nella 22a sessione dell’Assemblea generale delle
Nazioni Unite, nonché firmandolo il 28 gennaio 1969, il governo turco aveva
comunicato la sua intenzione di poi ratificarlo.
Il governo turco resta convinto
che il Trattato è il maggior accordo multilaterale in tema di armamenti
conchiuso a tutt’oggi. Riducendo il pericolo di una guerra nucleare, esso
contribuisce possentemente alla distensione, alla sicurezza internazionale ed al
disarmo.
La Turchia ritiene che la propria adesione tornerà utile al carattere
d’universalità del testo e rafforzerà il sistema internazionale di non
proliferazione nucleare. È tuttavia evidente che non si potrà por fine alla
corsa agli armamenti e impedire che le tecniche belliche raggiungano un livello
pericoloso per tutta l’umanità se non stipulando un trattato di disarmo
generale e completo sotto controllo internazionale rigoroso ed efficace.
Inoltre, la Turchia tiene a sottolineare gli obblighi di non proliferazione
degli Stati militarmente nucleari, previsti nei pertinenti paragrafi del
preambolo e nell’articolo VI del Trattato. Occorre por termine ad ogni genere
di proliferazione e prendere provvedimenti per assicurare in modo sufficiente la
sicurezza degli Stati militarmente non nucleari. La carenza di tali
assicurazioni potrebbe comportare la vanificazione degli obiettivi e dei
disposti del Trattato.
Avendo incluso l’energia nucleare nel suo piano di
sviluppo in quanto fonte di produzione d’elettricità, il Paese è pronto,
come è stipulato nell’articolo IV del Trattato, a cooperare con gli Stati
tecnicamente progrediti, su base non discriminatoria, nel settore della ricerca
e dello sviluppo della tecnologia nucleare, segnatamente in tema di produzione
energetica. I provvedimenti conditi o condendi il diritto nazionale o
internazionale volti a impedire la proliferazione delle armi nucleari non
dovrebbero mai impedire agli Stati militarmente non nucleari di perseguire l’applicazione
dell’energia nucleare a scopi pacifici.
Trad. it. ufficiali delle Dichiarazioni del Trattato di Non Proliferazione
fonte A.N.P.A.
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